Sismabonus 50-80%
Il Sismabonus è un’agevolazione che prevede un’aliquota di detrazione delle spese sostenute pari al 50% (incrementabile al 70-80% a seconda del risultato ottenuto) dall’Irpef e dall’Ires per gli interventi antisismici (opere per la messa in sicurezza statica degli edifici) di immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive che si trovano nelle zone sismsiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 50% (70-80%) con un limite massimo di spesa di 96.000€, suddivisa in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
La detrazione può essere fruita direttamente dal contribuente, oppure si può optare per le seguenti formule:
- Sconto diretto in fattura dai fornitori dei beni o servizi;
- Cessione del Credito;
Quali sono gli interventi incentivabili?
- interventi antisismici;
- demolizione e ricostruzione di edifici;
Chi sono i soggetti coinvolti?
Possono fruire del SismaBonus tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.