Superbonus 110%
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, Decreto Rilancio, che prevede un’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 pari al 110%, per interventi di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, suddivisa in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
La detrazione può essere fruita direttamente dal contribuente, oppure si può optare per le seguenti formule:
- Sconto diretto in fattura dai fornitori dei beni o servizi;
- Cessione del Credito;
Quali sono gli interventi incentivabili?
Interventi trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici
Interventi trainati
Questi interventi possono accedere al Superbonus110% solo se realizzati in concomitanza di uno o più interventi trainanti.
Si tratta di:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Chi sono i soggetti coinvolti?
Possono fruire del Superbonus :
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.