Superbonus 110%​

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, Decreto Rilancio, che prevede un’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 pari al 110%, per interventi di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, suddivisa in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

La detrazione può essere fruita direttamente dal contribuente, oppure si può optare per le seguenti formule:

  • Sconto diretto in fattura dai fornitori dei beni o servizi;
  • Cessione del Credito;

Quali sono gli interventi incentivabili?

Interventi trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici

Interventi trainati

Questi interventi possono accedere al Superbonus110% solo se realizzati in concomitanza di uno o più interventi trainanti.

 Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Chi sono i soggetti coinvolti?

Possono fruire del Superbonus :

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.