Bonus casa - Ristrutturazioni edilizie 50%

Il Bonus Casa è un’agevolazione che prevede un’aliquota di detrazione delle spese sostenute pari al 50% dall’Irpef e dall’Ires per gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici (singole unità abitative – parti comuni edifici comunali).

La detrazione è riconosciuta nella misura del 50% con un limite massimo di spesa di 96.000€, suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

La detrazione può essere fruita direttamente dal contribuente, oppure si può optare per le seguenti formule:

  • Sconto diretto in fattura dai fornitori dei beni o servizi;
  • Cessione del Credito;

Quali sono gli interventi incentivabili?

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;

Chi sono i soggetti coinvolti?

Possono fruire del Bonus Casa tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce  
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:  

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)  
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)  
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.